ABSTRACT STATUTO “MUSEO DEL DESIGN DEL FRIULI VENEZIA GIULIA” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 2 - FINALITÀ

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell’azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

2. In particolare, essa intende operare nell’ambito della valorizzazione e promozione del design, inteso come cultura del progetto e patrimonio della cultura materiale del territorio, nelle sue innumerevoli forme ed espressioni. Gli obiettivi sono: documentare i mutamenti e le riflessioni sul design e creare una memoria del patrimonio creativo di designer e aziende del Friuli Venezia-Giulia on line.

A tal fine si prefigge di:
• Ideare, organizzare, promuovere, gestire mostre;
• Scoprire, studiare, censire, raccogliere oggetti di design progettati o prodotti in Friuli Venezia-

Giulia;
• Creare una collezione dei migliori oggetti di design progettati o prodotti in Friuli Venezia-Giulia nel

corso della storia, considerando tutti i vari settori produttivi;
• Curare iniziative editoriali periodiche o monografiche di carattere divulgativo.

3. Per il miglior raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione di spazi museali reali, nonchè lo svolgimento di attività corsistica e/o convegnistica per meglio accompagnare e favorire la sensibilizzazione della società civile e pubblica della propria attività.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'Associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

6. L'Associazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

7. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

8. Per la gestione delle sue attività, l’Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

 

ART. 5 - ALTRE REGOLAMENTAZIONI RIGUARDANTI LE ENTRATE SPECIFICHE DAI SOCI

1. L’Assemblea dei Soci determina le quote annuali di iscrizione all’Associazione.

2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. è comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

3. I soci, liberamente, possono in qualunque momento e fermo l’obbligo di versamento della quota associativa annuale, effettuare versamenti a incremento del fondo patrimoniale. Tali versamenti, acquisiti a titolo definitivo, si intendono effettuati a fondo perduto e finalizzati al sostegno e rafforzamento del patrimonio dell’Associazione: non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione nè in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.

4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè per causa di morte.

 

ART. 6 - SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza distinzione alcuna di sesso, razza, idee e religione) che, condividendo lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante, oltre alla specifica istanza, la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

3. Possono aderirvi persone fisiche e persone giuridiche - con o senza riconoscimento della personalità giuridica -, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 35 del Codice del Terzo Settore; queste ultime attraverso il loro legale rappresentante o altri delegati con delibera assembleare o del proprio CDA.

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, che può avvenire anche automaticamente non rinnovando la quota sociale annuale entro tre mesi dalla scadenza, con annesso pagamento dell'importo prefissato.

5. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

7. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro i successivi sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

8. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal trimestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. A ogni modo, ai soci che non hanno ancora provveduto al versamento della quota annuale viene sospeso il diritto di voto fino al momento del pagamento della medesima.

9. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

10. I soci possono essere:
A. Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo;
B. Soci Ordinari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d’ingresso e della quota annua di iscrizione stabilite dall’Assemblea;
C. Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la

loro opera a favore dell’associazione;
D. Soci Sostenitori o Promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo

gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

 

ART. 7 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti.

2. Gli Associati hanno il diritto di:

  1. Concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonchè partecipare alle attività e alle

    manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli

    eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

  2. Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

  3. Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

  4. Frequentare i locali dell'Associazione;

  5. Dare le dimissioni in qualsiasi momento;

  6. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il

    pagamento della quota associativa;

  7. denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

  8. Eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

  9. Prendere visione dei libri sociali secondo le regole stabilite nel presente Atto.